Contratti bancari – Forma scritta di una di apertura di credito – onere della prova – forma scritta – fido di fatto – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – prescrizione – perizia econometrica conto corrente
Con sentenza n. 184 del 15 febbraio 2021, la Corte d’Appello di Torino esprime i seguenti princìpi in merito alla forma scritta di un contratto di apertura di credito in conto corrente.
“L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese gestione fido e revisione fido.
Ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell’affidamento non può essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito di fatto (Cass. civ., sez. 1, 30/10/2018 n. 27705)”.
“In mancanza di prova scritta dell’apertura di credito (in cui deve essere inequivocabilmente indicata la soglia stessa dell’affidato) è da escludersi l’esistenza di un affidamento e, altrettanto pacificamente, deve essere ritenuto onere del correntista che invoca effetti per sé favorevoli dover provvedere alla produzione in giudizio del contratto stesso, non bastando l’affermazione che vi fosse una apertura di credito”.



