Corte di Cassazione e anatocismo, Consenso all’anatocismo ante 2000, delibera CICR e pari periodicità, anatocismo ante 2000, perizia econometrica conto corrente, anatocismo bancario, perizia econometrica usura e anatocismo, esperto in contenzioso bancario, pattuizione delle nuove regole anatocismo, Delibera CICR 2000, adeguamento unilaterale, anatocismo per i contratti ante 2000
Corte di Cassazione, 18/12/2025:
“il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1283 с.с., 120 t.u.b. e 7 delib. CICR 9 febbraio 2000 «per aver accolto domanda di nullità della clausola contrattuale di produzione di interessi anatocistici e ritenuto inidoneo l’adeguamento effettuato dalla banca tramite estratto in Gazzetta Ufficiale e comunicazione, ritenendo altresi erroneamente che il comma 3 dell’art. 7 cit. non comporti la necessità di un esame in concreto dell’effettivo “peggioramento delle condizioni”;
con riguardo al tema dell’adeguamento contrattuale dei rapporti di conto corrente recanti clausole anatocistiche – che è implicato dai primi due motivi di ricorso – la sentenza impugnata risulta aver deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa (art. 360-bis c.p.c.);
infatti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140;
in senso sostanzialmente conforme, tra le tante, di recente, Cass. 14 ottobre 2025, n. 27460, secondo cui ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, per effetto della nullità che affligge le stesse, né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, delibera CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, della medesima delibera, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Consenso all’anatocismo ante 2000
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