Corte di Cassazione e contratti bancari, fideiussione specifica, Fideiussione schema ABI, nullità parziale, perizia econometrica mutuo, perizia econometrica leasing, art. 1957 c.c., leasing, mutuo, intesa anticoncorrenziale, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione, 24 maggio 2026, ordinanza n. 15953:
In base agli esposti principi, il giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità totale di una fideiussione che ricalchi lo schema ABI.
La nullità dell’intero contratto può essere pronunciata solo se la parte interessata ne faccia esplicita richiesta e riesca a dimostrare che, senza quelle clausole nulle, il contratto non sarebbe mai stato concluso. Quello che il giudice può rilevare, anche d’ufficio, è solo la nullità parziale, salve le preclusioni eventualmente maturate, ma a condizione che le parti, espressamente interpellate in ordine a tale possibile esito, formulino un’espressa istanza di accertamento in tal senso (v. Cass., sez. III, 13 ottobre 2022, n. 36421).
(…) I ricorrenti, tuttavia, in violazione del principio di specificità hanno omesso di precisare, riproducendo i passaggi essenziali dell’atto di appello e provvedendo alla relativa localizzazione all’interno del fascicolo di parte, di aver chiesto la pronuncia della dichiarazione di nullità parziale del contratto di fideiussione (…).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussione schema ABI
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