Corte di Cassazione – contratti bancari – Chiarimenti sul decreto ingiuntivo – decreto ingiuntivo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamento – analisi su mutui – analisi su finanziamento – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6061 del 04 marzo 2021 fornisce dei chiarimenti in merito al decreto ingiuntivo.
Secondo la Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Col giudizio ordinario di ricognizione, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore sia dall’opponente per contestarla, e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
È consentita anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa.
Possiamo ricavarne il principio secondo cui, instaurandosi con l’opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove ritenga fondata l’opposizione, oltre a revocare il decreto provvede altresì, dopo aver operato l’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti e se ritenga la prova del credito insussistente, al rigetto della domanda proposta dal creditore.



