Tribunale di Torino e Contratti bancari – TAEG errato e polizza assicurativa – ricorso per decreto ingiuntivo – errata indicazione del TAEG – polizza assicurativa facoltativa – art. 125 TUB
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 gennaio 2021, riduce il debito per un importo di circa € 14.500,00, poiché il contratto non ha indicato il valore corretto del TAEG (non includendo la polizza assicurativa facoltativa).
“(…) il Taeg deve comprendere anche i premi assicurativi qualora la stipula della polizza assicurativa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte e che (ii) ex art. 125 bis Tub, “Sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta”, con la conseguenza che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari … emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
“(…) in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva> …
Di conseguenza, la mancata illustrazione al cliente del costo complessivo del finanziamento, con o senza servizio accessorio, non può che confermare – in presenza degli indici presuntivi sopra individuati – la natura obbligatoria della polizza assicurativa”.
“Atteso quanto sopra esposto, la polizza assicurativa deve essere qualificata obbligatoria e deve essere ricompresa nel calcolo del Taeg relativo al contratto di prestito personale oggetto di causa.
Poiché ciò, pacificamente, non è avvenuto, deve essere applicato l’art. 125 bis Tub e considerato lo scenario n. 2 prospettato dal Ctu. Secondo i calcoli non contestati del Ctu, l’applicazione della predetta norma porta ad uno storno di euro 14.589,72 (…)”.
Sintesi dell’articolo: TAEG errato e polizza assicurativa



