Tribunale di Bari e usura, Interessi mora in usura, Tribunale di Bari e contratti bancari
Il Tribunale di Bari, 11 Gennaio 2018, sospende la procedura esecutiva, nonché le operazioni di vendita, ritenuto che sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c..
Il mutuatario contestava l’usurarietà di due mutui fondiari stipulati nel 2010 e nel 2012.
Il Giudice ha rilevato l’usurarietà del primo mutuo poiché il tasso di mora pattuito era superiore al tasso soglia “ritenuto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e stando all’orientamento di questa Sezione, l’interesse di mora vada calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. 23192/17)”.
Riguardo al secondo mutuo il Giudice ha sostenuto che “sebbene, come visto, il tasso di mora sia inferiore al tasso soglia, tale scarto è comunque minimi, inferiore cioè di un punto percentuale, e occorre tenere contro di altre voci di costo alcune fisse (…) cioè tutte spese per la gestione del rapporto, che rientrano nel computo usurario ex art. 644 c.p., sicché si renderà necessario, in sede istruttoria del giudizio di merito a cognizione piena, accertare l’incidenza di tali costi sul TAEG contrattuale, oltre all’incidenza, sul computo del tasso effettivo, dell’interesse di mora da pagare non solo sulle rate insolute, ma anche sul capitale residuo in caso di inadempimento (art. 8, parte finale, del contratto);
Non può condividersi il criterio invocato dalla banca che invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi mora in usura



