Corte di Cassazione, contratti bancari, contratti di leasing, tasso leasing indeterminato, indeterminatezza tasso leasing art. 117 tub
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12889 del 13 MAGGIO 2021:
In tema di contratto di leasing finanziario, la mera indicazione nel contratto del Tasso Annuo Nominale (TAN) non è sufficiente a soddisfare il requisito di trasparenza del costo dell’operazione richiesto dall’art. 117 TUB quando le rate di pagamento hanno periodicità infrannuale.
Il tasso di leasing o Tasso Interno di Rendimento (TIR) deve infatti riflettere l’effettivo costo del credito tenendo conto della periodicità dei pagamenti convenuti, non potendo essere semplicemente ricavato dividendo il TAN per il numero di rate infrannuali.
Tuttavia, l’applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117 comma 7 TUB (sostituzione automatica del tasso convenuto con quello legale) richiede la preventiva verifica dell’impossibilità di determinare il tasso effettivo attraverso criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili. Il tasso di interesse può infatti essere validamente determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami parametri prestabiliti e oggettivamente identificabili, non rimessi alla determinazione unilaterale del concedente, e il tasso sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza margini di incertezza o discrezionalità, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario.
Solo qualora il tasso risulti sostanzialmente inespresso e indeterminabile, ovvero determini un costo dell’operazione variabile in funzione dei patti sulle modalità di pagamento e non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore, si configura una violazione del requisito di trasparenza tale da giustificare l’applicazione della sanzione sostitutiva.
Sintesi dell’articolo: Indeterminatezza del tasso leasing



