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Ordinanza n. 8806 della Corte di Cassazione del 05.04.2017:
La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia (…).
Il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto elle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi … le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».
(…) Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d’Italia a suggerire un’interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell’art. 644:
(…) Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla Banca d’Italia vengono indirettamente a confermare l’interpretazione appena sopra delibata.
Durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime la Banca d’Italia ha tra l’altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento».
(…) È infatti appena il caso di aggiungere che la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell’art. 644 – si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi).
(…) seguente principio di diritto:
«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessaria e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito.
La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione».