Corte di Cassazione – contratti bancari – Limite di finanziabilità e mutuo ordinario – Mutuo fondiario e mutuo ordinario – Diversa tipologia contrattuale – Insussistenza – Limite di finanziabilità art. 38 TUB – Superamento – Conseguenze – Nullità del mutuo fondiario – Esclusione – Qualificazione come mutuo ordinario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutui – perizia anatocismo – perizia usura – anatocismo bancario
La Cassazione civile con sentenza n. 7509 del 08 marzo 2022 così si esprime circa le conseguenze del superamento del limite di finanziabilità del mutuo:
“In conclusione, il mutuo fondiario altro non è se non una specie di mutuo tra le tante che possono essere erogate, con la peculiarità che esso è regolato da una disciplina di particolare favore per i mutuanti a quale è volta a raggiungere sostanzialmente due differenti obiettivi: incentivare gli operatori professionali a erogare credito, potendo fare affidamento su una più rapida e più agevole procedura per l’eventuale suo recupero forzoso, da un lato, ma anche, dall’altro lato, mantenere una sana e prudente gestione, evitando di concedere finanziamenti in modo eccessivo rispetto alle garanzie patrimoniali offerte dai mutuatari”.
“(…) Ne consegue che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le disposizioni dell’art. 38 t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario; e, da un lato, non sussiste né la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente si fa luogo alla disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria”.



