Tribunale di Bologna e cessione in blocco, Legittimazione attiva, Prova della legittimazione attiva, onere della prova, cessione di crediti, perizia econometrica finanziamento, analisi contratti bancari, commercialista esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Bologna, sentenza n. 4915 del 13 giugno:
“Invero, la sola documentazione prodotta dall’opposta (estratto della G.U in allegato alla comparsa costitutiva) investe il solo requisito della “notificazione” della cessione (“dichiaratamente” intervenuta tra INTESA SANPAOLO Spa e GROGU) al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, non anche la prova, a monte, dell’avvenuta stipulazione del contratto di cessione (contestato nell’an) e, a valle, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel/i credito/i in capo all’odierna opposta.
(…) Neppure risulta documentata più a monte – ancorché anch’essa oggetto di contestazione- l’allegata successione nella titolarità dei crediti in questione dall’originaria banca mutuataria BANCA DELLE MARCHE a UBI Banca (documentata solo la fusione ‘a valle’ tra UBI e INTESA SAN PAOLO del 26.03.2021).
La scarna produzione documentale, a fronte delle suesposte contestazioni di parte opponente, non consente, pertanto, di ritenere raggiunta la prova:
– né dell’esistenza delle riferite cessioni/successioni nella titolarità dei crediti come allegate;
– né dell’inclusione dei crediti di cui si discute, per caratteristiche genetiche e/o tipologia, tra quelli compresi nell’operazione di cartolarizzazione richiamata nell’estratto di G.U. prodotto1 e, più a monte, al momento dell’allegata successione di UBI banca alla banca mutuataria.
Neppure è idonea a supplire alla suesposta carenza probatoria, infine, la produzione in giudizio della mera copia fotostatica (id est non attestata conforme all’originale) dei mutui richiamati in precetto, in assenza di ulteriori e circostanziati elementi probatori sul punto (…)
1) in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., ACCERTA e DICHIARA l’insussistenza del diritto di GROGU SPV S.R.L. e per essa della sua mandataria Intrum Italy s.p.a. di agire esecutivamente nei confronti dell’odierna opponente, con conseguente nullità derivata del precetto opposto e degli atti esecutivi conseguenziali;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della legittimazione attiva
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