ABF Roma – contratti bancari – Coerede di un libretto di deposito a risparmio – Diritto erede consegna della documentazione – Subentro – Richiesta di copia di documentazione – Informazione adeguata alla clientela – Art. 119 tub – art. 117 TUB – l’erede ha il diritto alla consegna della documentazione bancaria – ABF Roma – Obbligo di produzione documentale – informazioni contenute nella documentazione – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamento – analisi su mutui – analisi su finanziamento – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
L’ABF di Roma, 09 marzo 2022, con decisione n. 4145 ribadisce che l’erede subentrante nella stessa posizione del de cuius, ha il diritto di ricevere la documentazione bancaria.
“Inoltre, occorre osservare che, nella decisione n. 15404 del 22.06.2021, il Collegio di Coordinamento ha affermato che “Per pacifico orientamento dell’ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali, che in questa sede, però, non viene in considerazione, non rientra nell’alveo dell’art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell’ambito disciplinato dall’art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale (…).
(…) Infine, secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, l’erede subentra nella stessa posizione del de cuius originario del rapporto, sicché il suo diritto di ricevere la documentazione bancaria non incontra limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni ivi contenute, compresi i dati relativi a terzi.
In un precedente (decisione n. 17879 del 28.07.2021), questo Collegio ha ritenuto incompleta la documentazione consegnata al cliente, inerente le movimentazioni di un libretto di deposito a risparmio, in quanto sprovvista dei dati di dettaglio inerenti i soggetti che avevano effettuato i prelevamenti di contante.
Alla luce di quanto esposto, Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta documentale afferente il libretto di deposito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 5 agosto 2020.
Dispone che l’intermediario, ai sensi dell’art. 119 TUB, consegni copia della ulteriore documentazione richiesta dalla parte ricorrente, a partire dal 19 ottobre 2008 e fino al 22 aprile 2021”.



