Con sentenza n. 163 del 23 gennaio 2018 il Tribunale di Padova ha stabilito una serie di princìpi molto importanti, soprattutto per quanto riguarda l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G, nonostante la recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile n. 12965 del 22.06.2016.
Il Giudice precisa innanzitutto che “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia “ex nunc” delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito” (cfr. Cass. 17150 del 17.8.2016).
Per quanto riguarda invece l’inclusione della c.m.s. nel calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, il Giudice afferma che “Alla luce della sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia infatti quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata.
(…) L’art. 644 c.p. è norma penale in bianco, nel senso che non può operare senza i decreti ministeriali dm che fissano il tegm da cui ricavare i tassi soglia, ma non contiene alcuna delega per l’individuazione delle voci di costo rilevanti, indica invece espressamente che rilevano tutte le voci collegate all’erogazione del credito.
(…) Tale assunto è stato fatto proprio dalla Suprema Corte con riferimento appunto alla commissione di massimo scoperto (…).
(…) Si prende atto della recente pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 12965 del 22.6.2016 e della successiva conforme 22270 del 3 novembre 2016, ma la scrivente ritiene più convincenti le argomentazioni sopra riportate e sostenute dalla Cassazione penale, in quanto l’esigenza di una simmetria di metodologia di calcolo del TEGM e del TEG contrattuale non può prevalere sul chiaro dato testuale della legge 108/96 in punto elementi da computare ai fini della verifica dell’usura”.
Inoltre il Giudice, non ritiene sia applicabile al contratto di apertura di credito in conto corrente, quanto affermato dalla Cassazione SSUU n. 24675/2017 (che di fatto ha dichiarato l’inesistenza e soprattutto la non punibilità della c.d. “usura sopravvenuta”), in quanto nei conti correnti è previsto lo jus variandi, per cui “ne consegue la sanzione civilistica dell’eliminazione degli addebiti che configurino costo del credito limitatamente ai trimestri convolti dal fenomeno usurario”.



