Tribunale di Trapani – contratti bancari – Nullità Fideiussioni schema ABI – Fideiussione – Contratti a valle – Schema ABI – Nullità parziale – Nullità deroga all’art. 1957 c.c. – Estinzione della fideiussione – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutui – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale Trapani, 06 Aprile 2022 così si esprime circa la validità delle fideiussioni omnibus:
“La Corte di Cassazione, sotto altro profilo, esclude la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e che le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l’abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità cli scelta di valide alternative.
Ciò posto, nel caso di specie non risulta contestata sia l’esistenza dell’intesa restrittiva e della sua illiceità, sia la rispondenza delle clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Non risulta, invece, allegata, prima ancora che provata, la volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle.
Deve, pertanto, ritenersi la nullità parziale del contratto cli fideiussione stipulato inter partes e in particolare delle clausole 2,6 e 8.
Ciò posto, l’eliminazione della deroga dell’art.1957 c.c. inserita nel contratto impone di ritenere l’estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine di sei mesi entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.
Non risulta contestato, infatti, che i rapporti bancari da cui trae origine la domanda monitoria siano stati chiusi il 30.6.2013.
A fronte di tale dato temporale, risulta pacifico che la domanda nei confronti della debitrice principale sia stata formulata in epoca successiva alla scadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Deve, pertanto, accogliersi l’eccezione di decadenza formulata in memoria ex art. 183 cpc, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato”.



