Tribunale di Torino – contratti bancari – Ripetibilità delle commissioni e degli interessi – credito al consumo – consumatore – estinzione anticipata del finanziamento – rimborsi dei costi – costi up front e costi recurring – Lexitor – Santander Bank – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamenti
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 20 luglio 2021, condanna la Santander a pagare a favore del consumatore la somma di € 5.553,58 ed afferma alcuni principi in merito alle clausole contrattuali previste e all’applicabilità della Lexitor:
“nel merito, la domanda del ricorrente è fondata;
- che, infatti, in primo luogo va detto che a seguito dell’estinzione anticipata del contratto gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio del pro rata temporis, ovvero in misura proporzionale alla durata del contratto, e non in base alla curva degli interessi secondo il piano di ammortamento (peraltro non consegnato al ricorrente al momento della stipulazione del contratto);
- che, infatti, va in merito evidenziato che alla normativa contrattuale disciplinante le modalità di rimborso non può essere attribuito in modo univoco il significato prospettato da parte convenuta (secondo cui era stato contrattualmente pattuito che gli interessi sarebbero stati rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi)
- (…) pertanto, ai sensi dell’art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l’ammontare dei premi assicurativi non goduti, salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice, quale obbligato principale;
- che quest’obbligo non può, come già esposto, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB);
- che, quindi, deve essere evidenziato il disposto dell’art. 16.1 della direttiva, in base al quale “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, mentre la nozione di costo totale è fornita dall’art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”;
- che, poi, come è noto nel nostro ordinamento la direttiva è stata attuata dall’art. 125 sexies TUB secondo il quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- (…) la Corte (…) ha pertanto affermato in modo chiaro che l’art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (…);
- che, dunque, la clausola del contratto di finanziamento, invocata da parte convenuta, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina (interna, come derivante dall’interpretazione della Corte di Giustizia) di settore sono irrinunciabili;
- (…) l’art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) sancisce l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie.
- che, infatti, (Tribunale Mantova, ord. 02 Febbraio 2021) “non può attribuirsi rilievo al fine di
escludere l’applicabilità della “Lexitor” al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione dei contratti di cui è causa e in particolare in contrasto con le direttive di Banca di Italia, ove si osservi che le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo (in quanto dichiarative o di interpretazione autentica);
- (…) che, infine, anche per i costi up front non può che essere applicato per il rimborso il criterio del pro rata temporis (…);
- che, inoltre, tale criterio vale anche per i costi recurring (Tribunale Pavia, ord. 12 Novembre 2020) dal momento che “deve essere utilizzato un solo criterio di calcolo per la generalità dei costi retrocedibili, laddove il criterio pro rata temporis risulta quello già logicamente utilizzabile per il calcolo dei costi qualificati come recurring, oltre che il più rispettoso della proporzionalità”;
- che alla luce di quanto precede la domanda del ricorrente deve essere accolta, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.553,58, a titolo di ripetizione dell’indebito (…);
Accerta la nullità delle clausole contrattuali che escludono in tutto o in parti la ripetibilità delle commissioni e degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto.
Condanna Santander Consumer Bank s.p.a. a pagare la somma di € 5.553,58”.



