Tribunale di Tivoli e Contratti bancari – credito al consumo – TAEG errato – tasso sostitutivo bot – TAEG errato nel credito al consumo – articolo 117 TUB
Il Tribunale di Tivoli con sentenza del 17 giugno 2020, accoglie il ricorso presentato dal consumatore, stabilendo a suo favore una somma pari ad € 9.586,05 per l’errata indicazione del TAEG contrattuale.
“(…) Fondato è invece il secondo motivo, costituito dalla deduzione della scorretta indicazione del TAEG applicato. A tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia.
A tal proposito giova rimarcare come in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB).
(…) Laddove dunque l’ISC indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT (art. 117 e 125- bis del TUB).
In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.
Orbene tale è la situazione verificatasi nel caso in esame”.



