Tribunale di Brindisi e contratti bancari, montante ad interesse composto, piano di ammortamento in capitalizzazione composta, mancata indicazione della capitalizzazione composta, perizia in opposizione a decreto ingiuntivo, TAEG errato, discrasia del TAEG contrattuale, revoca del decreto ingiuntivo, professionista commercialista esperto in contenzioso bancario Milano, perizia econometrica finanziamento, credito al consumo, anatocismo mutuo alla francese, art. 117 TUB, ricalcolo in capitalizzazione semplice, indeterminatezza mutuo alla francese, mancata pattuizione della capitalizzazione composta, interessi di mora non in usura
Tribunale di Brindisi, 24 marzo 2026, sentenza n. 431:
“Il perito ha verificato che il T.A.N. applicato al contratto di finanziamento è coincidente con il tasso indicato in contratto mentre il T.A.E.G. applicato al contratto di finanziamento è superiore al tasso indicato in contratto; ha escluso eccedenza usuraria sia per gli interessi corrispettivi sia per gli interessi moratori;
ha infine accertato che La rata di ammortamento del prestito personale azionato in giudizio è stata determinata dalla banca con una funzione che prevede il montante ad interesse composto, c.d. sistema “esponenziale” e, di conseguenza, ha rideterminato il piano di ammortamento con la quantificazione della rata ad interesse semplice e con l’applicazione dei tassi BOT per come indicati nell’art. 117 TUB.
Il CTU, pertanto, ha ricalcolato il piano finanziario così concludendo che l’opponente risulta debitore del residuo importo di euro 5.102,41.
Tanto sopra determina una riquantificazione del credito della opposta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1088/2021.
Gli opponenti vanno pertanto condannati in solido al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 5.102,41 oltre interessi a far data dalla domanda”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Piano di ammortamento in capitalizzazione composta – montante ad interesse composto
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