Tribunale di Castrovillari e contratti bancari, Mutuo ipotecario, ripianamento esposizioni pregresse, usura oggettiva, usura soggettiva, perizia econometrica usura mutuo, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo mutuo alla francese, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Castrovillari, 29 agosto 2025, sentenza n. 1410:
“Ad ogni buon conto, quand’anche lo si voglia considerare mutuo solutorio finalizzato ad estinguere obbligazioni in essere facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore, deve ritenersi che l’accredito su conto corrente (circostanza accertata anche dal CTU in sede di chiarimenti resi all’udienza del 29.05.2025) è sufficiente a far sorgere l’obbligo di restituzione indipendentemente dall’eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.
In questi termini, si è espressa la Suprema Corte la quale ha affrontato il tema della validità del mutuo solutorio, chiarendo il momento del suo perfezionamento e le condizioni per la sua validità. (Cfr. Cass. SS.UU del 05.03.2025 n. 5841)
(…) Si rammenta che, affinché possa ritenersi configurata detta fattispecie, occorre non solo la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), ma anche della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere. pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede).
La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. lii, 12/09/2014, n.19282).
Nulla risulta al riguardo e non è stata neppure dedotta l’impossibilità di ottenere condizioni migliori di credito.
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo per Ripianare esposizioni pregresse
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