Tribunale di Catania – contratti bancari – Finanziamento – estinzione anticipata – modalità rimborso il criterio convenzionale della curva degli interessi – costi up-front – metodo proporzionale o cd. curva degli interessi – criterio vessatorio – contratto ai sensi dell’art. 33 codice del consumo – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Tribunale di Catania, 11 agosto 2024:
“Per tali motivi, il criterio convenzionale della curva degli interessi deve ritenersi applicabile, in quanto, sebbene meno favorevole per il consumatore rispetto al pro rata temporis – in termini di importi e semplicità dei calcoli – non può ritenersi che si tratti di un criterio vessatorio, ovverosia idoneo a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33 codice del consumo.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2941/2021, così decide: - in parziale accoglimento dell’appello proposto da BANCA XYZ, annulla parzialmente la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di pace di Acireale, condannando BANCA XYZ alla restituzione a CONSUMATORE XYZ del minore importo di euro 487,01, oltre interessi legali a decorrere dal 15.04.2021”.
Argomento dell’articolo: Estinzione anticipata Metodo proporzionale interessi



