Tribunale di Catania e contratti bancari, ius variandi art. 118 TUB, commissione massimo scoperto ante 2009, perizia econometrica conti correnti, analisi conti correnti, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia anatocismo e usura, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, cms indeterminata, nullità commissioni conto corrente, cms e mancanza di causa, Le variazioni in peius delle modifiche ex art. 118 TUB vanno contestate specificamente
Tribunale di Catania, 29 ottobre 2025, sentenza n. 5250:
“Il motivo di opposizione relativo all’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto non è fondato.
Sul punto, va ricordato che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806);
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell’oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità. Con l’entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che:
1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito – su un conto affidato per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l’art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
(…) Con riguardo al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell’oggetto. allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, dall’esame dei contratti di apertura di credito emerge che la banca abbia applicato commissioni conformi alle disposizioni normative ratione temporis vigenti”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Commissione massimo scoperto ante 2009
Articoli correlati:



