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Il Tribunale di Catanzaro – Sez. Esecuzioni Immobiliari – con sentenza del 16 gennaio 2018, per superamento del c.d. “limite di finanziabilità” sancito dall’art. 38 TUB, ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare per nullità del titolo esecutivo ovvero un contratto di mutuo fondiario.
Il Giudice ha stabilito che quando un finanziamento concesso da un istituto di credito supera l’80% del valore dell’immobile o dei beni ipotecati, il finanziamento è nullo per violazione delle norme imperative, concetto tra l’altro stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17352 del 13/07/2017.
Il Tribunale, inoltre, ha anche introdotto un principio innovativo, cioè che non è possibile procedere alla conversione del contratto nullo in contratto di mutuo ipotecario ordinario ai sensi dell’art. 1424 c.c., quando mancano i requisiti di forma e di sostanza ed in particolare la volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello concretamente stipulato.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità del titolo esecutivo



