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Tribunale di Civitavecchia 05 marzo 2026:
5. Appare fondata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto è risultata nulla la clausola della fideiussione avente ad oggetto la specifica deroga. In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990 (…).
6. Con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma Sez. specializzata in materia di imprese, con competenza esclusiva sulla domanda di nullità della fideiussione, ha dichiarato la nullità della fideiussione oggetto di causa nel giudizio tra la società creditrice e il garante … sulla base della seguente motivazione “considerato che, rispetto alla domanda di nullità parziale dell’impugnata fideiussione, l’eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta in relazione ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le stesse parti e pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia va respinta sia perché nel giudizio di opposizione la nullità della fideiussione è stata dedotta in via di mera eccezione mentre in questa sede ha formato oggetto di domanda principale, sia perché sulla controversia volta a far valere in via d’azione la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa e, quindi, nella specie, di questo Tribunale (v. Cass., 2.2.2023, n. 3248). (…)
Quindi, in base al tenore delle pattuizioni negoziali della scrittura privata in atti, contenente la clausola che obbliga il fideiussore a pagare alla banca l’importo garantito “a semplice richiesta scritta” (art. 7), appare corretta la qualificazione delle garanzie rilasciate dall’opponente come contratto di fideiussione e non già come contratto autonomo di garanzia, che non consente al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, né quelle spettanti al fideiussore.
(…) 7. La nullità parziale della fideiussione con riguardo alle clausole interessate, tra cui l’art. 6 che deroga alla disposizione dell’art. 1957 c.c., comporta l’applicazione dell’art. 1957 c.c., sicché risulta maturata la decadenza in quanto parte opposta ha dedotto di avere inviato diffide stragiudiziali in favore della società debitrice principale.
Tuttavia, a fronte della contestazione di carenza di prova della spedizione e della ricezione delle suddette missive, parte opposta non ha prodotto la suddetta dimostrazione documentale del loro invio e della loro ricezione.
8. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle fideiussioni schema ABI
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