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Tribunale di Firenze, 08 gennaio 2026 (inderogabilità del foro del consumatore):
“Merita accoglimento l’eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze a decidere sulla lite, posto che, l’art. 33, comma 2, lett. u, della giurisprudenza di legittimità ha ribadito l’inderogabilità di tale foro, affermando che: Codice del Consumo stabilisce che è vessatoria la clausola che deroga al foro del consumatore.
La «Il foro del consumatore è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione processuale ordinaria» (Cass., ord. n. 31176/2024; Cass., ord. n. 26003/2023).
Pertanto, il foro competente è quello di residenza dell’opponente, ossia il Tribunale di Pistoia, con conseguente incompetenza del Tribunale di Firenze.
Inoltre, le contestazioni sollevate da parte opponente in merito alla presenza di clausole abusive nei contratti di mutuo sottoscritti con la creditrice, in particolare la clausola di decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di una sola rata, l’art. 33 del Codice del Consumo presume vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore.
(…) Tali clausole sono nulle ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, con conseguente inefficacia delle pretese creditorie fondate su di esse.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l’opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Incompetenza territoriale e codice del consumo
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