Tribunale di Livorno e Contratti bancari, modifica delle condizioni economiche, perizia econometrica mutuo Milano, scrittura privata, titolo esecutivo, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, mancanza atto pubblico, invalidità art. 474 c.p.c.
Tribunale di Livorno, ordinanza del 14 aprile 2026:
“IV. Il reclamo viene respinto.
La quantificazione dell’obbligazione pecuniaria non è contenuta solo nel contratto di mutuo, ma anche nella scrittura privata, che ha modificato le modalità di determinazione del debito, incidendo sul tasso di interesse convenzionale e sulla durata del piano rateale di restituzione del mutuo.
Dal nuovo piano di ammortamento, allegato alla scrittura privata in data 8.2.2022, emerge che viene indicato un debito totale per capitale ed interessi di euro 199.656,39, una variazione del tasso del 13 gennaio 2022 da 1,90750 a 1,70400 con decorrenza dal 13 gennaio 2022 e la determinazione di una rata fissa mensile nella misura di euro 527,51.
Il debito è completamente mutato rispetto a quello previsto dal contratto di mutuo, essendo stata modificata la misura dell’obbligazione pecuniaria, che originariamente prevedeva sia un tasso di interesse che una rata variabile.
La scrittura privata non costituisce titolo esecutivo non avendo i requisiti formali previsti dall’art. 474 c.p.c.
- Il Collegio non ritiene applicabile al reclamo cautelare la disciplina di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n.115/2002 (vedi tra le altre anche Tribunale Palmi 3 marzo 2014):
in primo luogo osta il dato letterale dell’art. 323 c.p.c. che sotto la rubrica “mezzi di impugnazione” prevede unicamente l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo;
né a diverse conclusioni può giungersi in ragione della natura impugnatoria del reclamo, perché tale natura non consente di ritenere che il reclamo sia una impugnazione in senso stretto e come tale soggetto all’applicazione della norma in esame, posto che, premesso che il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n.115/2002 introduce una misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non appare suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. in motivazione Corte Cost. 18/2018 anche se in materia di processo tributario);
il reclamo è retto da una disciplina normativa diversa dall’appello, solo che si confronti l’art. 345 con l’art 669 c.p.c., che consente al Tribunale di tener conto sia dei fatti già dedotti dinnanzi al primo giudice, sia di questioni di fatto e di diritto nuove o anche semplicemente deducibili in primo grado, sia di circostanze sopravvenute, con l’unico limite costituito dal divieto di nuove domande, sia di assumere nuove prove, rinnovare quelle già assunte e acquisire nuovi documenti.
In conclusione, non deve farsi applicazione della sanzione introdotta dal comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n.115/2002, soccombente, viene condannata ai sensi degli artt. 92 e 669 octies VII comma cpc alla refusione delle spese di lite a favore di…, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visto l’art. 669 terdecies cpc,
respinge il reclamo;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Scrittura privata e titolo esecutivo
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