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Tribunale di Massa, 18 giugno 2025, sentenza n. 323:
“L’opposizione è fondata deve essere accolta nei termini che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale “Ai fini della verifica dell’USURARIETÀ non possono essere adottati i parametri suggeriti da Banca d’Italia ma calcolo dovrà considerare tutti i costi connessi all’erogazione del denaro, anche meramente ipotetici e potenziali, ad esclusione di imposte e tasse; pertanto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia si deve tenere in considerazione l’effetto del regime degli interessi applicato” (Trib. Massa5.8.2020 n. 384, 25.9.2023 n. 537, trib. Massa13.2.2024 n. 124).
I chiarimenti forniti dal CTU, all’esito della indagine supplettiva svolta attenendosi a tali principi di diritto, hanno accertato l’esistenza di usura genetica, con conseguente applicabilità dell’art. 1815 comma II c.c., nella interpretazione resa da Cass. sez. un. 19597 del 18.9.2020, cosi che alla parte opposta potranno essere riconosciuti i soli interessi legali sulla somma del solo capitale residuo accertata in euro 8.817,60.
Rispetto alla domanda avanzata in via monitoria deve ritenersi soccombente l’opposta, per la manifesta sproporzione delle somme infondatamente azionate, mentre potrà disporsi condanna per la somma risultata effettivamente dovuta, posto che non può disporsi revoca parziale del decreto (ex multis Trib. Roma 2053/2021)”.
Sintesi dell’articolo: Usura e regime di capitalizzazione composta



