Tribunale di Milano, contratti bancari, euribor manipolato, perizia econometrica su euribor manipolato, corte di giustizia europea su euribor manipolato, manipolazione euribor illegittimità
Tribunale di Milano, sentenza n. 1926 del 07 marzo 2025:
“Sul punto, pende rinvio alle sezioni unite di Cassazione.
Nell’ultimo anno, sono state emesse pronunce di legittimità che hanno manifestato inquadramenti diversi […]”.
“Semplificando, la pronuncia del 2023 opta per la nullità parziale diretta antimonopolistica dei contratti che applicano l’Euribor per tutto il periodo di accertamento dell’illecito; la pronuncia del maggio del 2024 opta per l’impossibilità dell’oggetto solo ove vi sia la prova della modifica effettiva (e significativa) dell’Euribor con onere a carico dell’istante (anche se consumatore); la pronuncia del luglio 2024 propone un inquadramento nel vizio della volontà che sfocia nell’annullamento e rimette la questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la remissione alle SSUU […]”.
“Deve premettersi che [la controparte, n.d.r.] non era una banca aderente all’illecito anticoncorrenziale ma solo una banca facente parte del panel che concorreva a determinare il valore dell’Euribor.
In questa situazione di incertezza, sorge l’obbligo di rinegoziazione secondo buona fede.
Le parti sono state invitate a farlo senza tuttavia raggiungere un accordo.
Stante l’autonomia del diritto nazionale sui contratti a valle, il collegio rileva che, tra le forme di tutela caducatoria, la più conforme alla fattispecie appare essere l’annullabilità che permette la rettifica (art. 1432 c.c.) e non anche la sostituzione con un effetto sanzionatorio (tipico della nullità) nei confronti di un soggetto estraneo all’illecito e che ha ugualmente subito le conseguenze ignote dell’illecito anticoncorrenziale.
Tuttavia, l’annullamento non risulta richiesto in questo giudizio e non è rilevabile di ufficio (art. 1441 c.c.); pertanto, la domanda di nullità va rigettata. La tutela risarcitoria va rigettata in mancanza di prova del danno“.



