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Tribunale di Napoli, 16 giugno 2025:
“Appare, secondo l’interpretazione che il tribunale preferisce, che il concetto – bene giuridico “documentazione inerente singole operazioni” debba essere tenuto distinto dalle comunicazioni periodiche di cui gli estratti conto rappresentano una specie, sicuramente la più rilevante, per le quali nessuna limitazione risulta dettata perché appunto, devono necessariamente riguardare l’intero svolgimento del rapporto, possono essere richieste anche a scadenza di esso e da categorie di soggetti che possono anche subentrare a rapporto in corso in virtù di eventi anche fisiologici che accadono anche a distanza di molto tempo, come tra l’altro la successione nel rapporto mortis causa.
L’interpretazione letterale e logica della norma depongono nel senso di ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto a meno che non attenga a singole operazioni.
(…) Orbene, appare evidente il comportamento ostruzionistico della banca che ha dimostrato di possedere la documentazione depositata in diverse tranches e che avrebbe potuto consegnare al ricorrente sin dalla prima richiesta del 4.6.23.
Ciò induce a valutare con sfavore la condotta della banca la quale quindi ha legittimato con tale comportamento anche tale misura coercitiva indiretta”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione decennale del diritto alla consegna
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