Tribunale di Napoli e Contratti bancari – limite finanziabilità – nullità del mutuo – Limiti di finanziabilità e mutuo non nullo – mutuo fondiario – rigettato il ricorso
Secondo il Tribunale di Napoli, 09 ottobre 2020, il mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell’80% del valore dell’immobile, non è nullo.
Il Giudice pur riconoscendo che la giurisprudenza sia di segno contrario, ritiene di non condividere tale orientamento e rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
(…) La regola dettata dall’art. 38 del T.U.B. non mira, infatti, a creare una sorta di patrimonio di scopo, costituito dal bene ipotecato, finalizzato alla soddisfazione del creditore (ipotecario) in caso di inadempimento con esclusione di qualsiasi altro bene del debitore; né a sovvertire il fondamentale principio della generale responsabilità patrimoniale fissato dall’art. 2740 c.c.
(…) In caso di mutuo fondiario concesso per importi superiori all’80% del valore dell’immobile, non solo non si è in presenza di una nullità testuale, in quanto quel limite non è riconducibile alla previsione dell’art. 117 T.U.B., ma neppure è ipotizzabile una nullità per violazione di norma imperativa che fissa il contenuto essenziale affinché un mutuo possa definirsi fondiario.
(…) Pertanto, l’eventuale accertamento che il mutuo in oggetto ecceda l’80% del valore dell’immobile non potrà comportare la nullità del contratto, bensì solo la sua riconduzione nella disciplina codicistica del mutuo, privandolo delle garanzie e protezioni ulteriori che per il mutuante appronta il mutuo fondiario.
Sintesi dell’articolo: Limiti di finanziabilità e mutuo non nullo



