Tribunale di Napoli – contratti bancari – Conto corrente – Rettifica del saldo di conto corrente – pattuizione interessi – capitalizzazione interessi – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – eccezione prescrizione – inammissibile – anatocismo – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi del conto corrente – check up conto corrente
Il Tribunale di Napoli, 07.11.2022, con sentenza n. 9836 afferma che la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e al termine di prescrizione decennale.
“Quanto all’immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
(…) Deve osservarsi, infatti, che, in tema di indebito bancario, l’istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo ‘coperto’ da prescrizione.
Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali ed, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie, nella specie, tuttavia, non proposta.
(…) Il Tribunale di Napoli (…) così provvede: In accoglimento della domanda proposta dall’attrice e avente a oggetto il contratto di conto corrente, ridetermina il saldo del predetto conto, alla data del 23 marzo 2015, in € 140.273,16”.



