Tribunale di Nola, contratti bancari, mutuo a tasso variabile, Tasso di interesse indeterminato, perizia econometrica mutuo, mutuo nullo per indeterminatezza, tasso di interesse indeterminato, euribor indeterminato, euribor nullo, euribor manipolato, perizia euribor manipolato
Tribunale di Nola:
“L’analisi condotta dal C.T.U., che si condivide, in quanto scevra da vizi e contraddizioni logiche, ha confermato in parte le doglianze dell’attore ed in particolare quella relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse applicato dalla Banca.
Il C.T.U. ha appurato, infatti, che “le clausole di determinazione degli interessi e delle modalità di calcolo, pur apparendo di per sé analitiche da un punto di vista matematico-finanziario, sono state esposte in contratto con indicazioni che non consentivano una univoca applicazione, ma necessitavano di una scelta tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi o addirittura ignoti e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 cc.”.
Inoltre, “né il contratto di mutuo né i suoi allegati contenevano l’indicazione del metodo di ammortamento stabilito per il rimborso del capitale mutuato né tantomeno risultava tra gli allegati alcun piano, creando di conseguenza un’ulteriore incertezza sull’effettivo tasso di interesse applicato al mutuo in esame.
La tecnica bancaria, infatti, dimostra che un mutuo per il quale il rimborso delle rate è stabilito ad esempio con il metodo progressivo o alla francese comporta un montante di interessi superiore a quello con il rimborso previsto con il metodo costante o all’italiana, determinando quindi un tasso effettivo annuo diverso a seconda del metodo stabilito”.
Ne discende che essendo nulla la clausola di pattuizione degli interessi convenzionali dovrà trovare applicazione il tasso di interesse legale”.



