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Il Tribunale di Padova, 22 giugno 2022, sentenza n. 1228 riconosce al correntista un credito di € 140.000.
“Sul punto va considerato che l’obbligo di forma dei rapporti bancari opera ad esclusivo vantaggio del cliente e questi ben può dare la prova della sussistenza di contratti non regolati da contratto scritto, invocando l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dell’art. 117, comma 7, T.U.B.; norma che, infatti, assume un contenuto latu sensu sanzionatorio della condotta dell’intermediario bancario non conforme alle regole di trasparenza poste dalla disciplina di settore”.
(…) “Quanto alle c.m.s., vi è stata loro espunzione in relazione al medesimo periodo: il contratto di conto corrente prevede infatti tale onere in misura indeterminata, in violazione dell’art. 1346 c.c., da un lato, in quanto difetta l’indicazione della periodicità dell’addebito, dall’altro lato, in quanto manca una chiara descrizione della base di calcolo della commissione, il che impedisce al correntista l’individuazione dell’onere economico da lui assunto per tale voce”.
“In definitiva, si accede con il presente provvedimento all’ipotesi di calcolo che vede un saldo ricalcolato del conto corrente oggetto di causa pari ad euro 140.991,44 a credito del correntista, in luogo dell’originario saldo banca pari alla somma negativa azionata in via monitoria”.
Sintesi dell’articolo: Commissione di massimo scoperto indeterminata



