Tribunale di Patti e contratti bancari, mutuo nullo, consolidamento debito precedente, finanziamento nullo, consolidamento di un precedente finanziamento affetto da nullità, no anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, fideiussioni nulle, anatocismo
Tribunale di Patti, 10 settembre 2025, sentenza n. 896:
“Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Trib. Brindisi 04/12/2006; C. App. Napoli 151/2020; Trib. Pescara 692/2020; Cass. 4695/2021) ha più volte ritenuto che il contratto possa ritenersi nullo – a seconda dei casi, per difetto o per illiceità della causa concreta – qualora si accertino:
il duplice requisito di una nullità del rapporto precedente, derivante dalla violazione di una norma imperativa, e della strumentalità del mutuo ad eludere tale norma (illiceità della causa);
oppure l’inesistenza della passività oggetto di consolidamento, tale da privare il mutuo della sua causa concreta (mancanza di causa).
A tale ultimo proposito, va precisato che non ogni possibile discrasia dell’esposizione debitoria relativa al primo rapporto, rispetto a quella considerata dalle parti al momento della stipula del secondo atto, è idonea a riverberarsi automaticamente sulla causa del mutuo, bensì esclusivamente un’eventuale differenza di entità tale da privare quest’ultimo della specifica funzione voluta dalle parti.
Le contestazioni del rapporto pregresso fondate su motivi diversi dalla nullità per violazione di norme imperative – come ad esempio le doglianze attinenti all’addebito di voci contrattualmente non previste, o previste in misura diversa non possono quindi costituire motivo per mettere in discussione il rapporto di mutuo, ove non risultino di entità tale da privarlo, in concreto, della specifica finalità pratica perseguita dalle parti; contestazioni non di tale portata potranno eventualmente giustificare, ove ne sussistano i presupposti, un’azione di ripetizione delle somme versate in eccesso in adempimento al rapporto pregresso, ma risulteranno inidonee ad intaccare la validità del mutuo.
Oggetto del presente giudizio non può pertanto essere l’esatto accertamento della passività del conto corrente, bensì esclusivamente di eventuali passività derivanti da nullità, che potranno fondare una pronunzia di nullità derivata (totale o parziale) del mutuo, ovvero di passività dovute ad altre ragioni, ma di entità complessivamente tale da incidere direttamente sulla causa concreta del mutuo, facendo venir meno ogni sua ragione d’essere.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le risultanze della ctu espletata in corso di giudizio escludono che il contratto di mutuo posso essere considerato nullo.
Quanto all’anatocismo, le condizioni contrattuali risultano conformi alla normativa vigente al momento della stipula; né d’altro canto, gli opponenti hanno sollevato alcuna specifica contestazione sul punto.
(…) Per quanto riguarda l’asserita nullità del mutuo per aver adottato un piano di ammortamento c.d. alla francese, Cass. S.U. 15130/2024, dirimendo un precedente contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, ha ritenuto che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (…)
In merito all’eccepita nullità delle c.d. fideiussioni omnibus, Cass. SU 41994/2021 ne ha escluso la radicale nullità (…)
(…) Non sussistono infine i presupposti per l’applicazione dell’art. 1384 c.c., norma che consente di ridurre la penale prevista da apposita clausola ove ritenuta manifestamente eccessiva in relazione all’interesse del creditore all’adempimento, e che per la giurisprudenza di legittimità è applicabile anche agli interessi convenzionali di mora, aventi la medesima funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (cfr. Cass. 26286/2019).
Invero, il tasso pattuito nel caso di specie, pari al 12,25%, oltre ad essere ampiamente al di sotto del tasso soglia antiusura del 18,9125% (per come accertato dal ctu) non appare manifestamente eccessivo, risultando peraltro superiore di appena due punti percentuali al tasso di interesse corrispettivo del 10,25% contrattualmente previsto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Consolidamento debito precedente
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