Tribunale di Roma e contratti bancari, disconoscimento della firma su contratti bancari, perizia econometrica mutuo, investimenti con firma disconosciuta, revoca del decreto ingiuntivo, onere probatorio su firma, esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Roma, sentenza n. 12890 del 22/09/2025:
“L’opposizione è fondata, avuto riguardo al disconoscimento, da parte di …, delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento …
Pertanto, la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l’esistenza dell’originale) è tenuta a produrla ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento (cfr. Cass. civ. n. 11739 del 19/10/1999).
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull’originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass. civ. n. 8015 del 25/3/2024; Cass. civ. n. 3603 del 8/2/2024; Cass. civ. n. 711 del 15/1/2018).
Le ragioni alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l’autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l’impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell’originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull’originale, semplicemente per l’indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest’ultimo (Cass. civ. n. 2777 del 04/02/2025).
La Suprema Corte, con la sentenza testè citata, ha ammesso la possibilità che, in caso di incontestata conformità della copia all’originale, la consulenza grafologica, sebbene non attendibile come sull’originale del documento, possa essere valutato dal giudice unitamente agli altri riscontri probatori sull’autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
Ebbene, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla copia del contratto di finanziamento esclude l’efficacia probatoria del documento, sicché il credito ingiunto risulta non supportato da prova nel presente giudizio, in mancanza di ulteriori elementi a supporto della autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia del documento contestato.
In particolare, premesso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo, pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l’istanza di verificazione (Cass. civ. n. 10849 del 28/06/2012), nella specie non vi è prova che l’opponente, prima del giudizio, abbia dato esecuzione al contratto di finanziamento sotteso al monitorio, né risultano ulteriori elementi a supporto della prospettazione dell’opposta.
L’opposizione deve essere, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Disconoscimento della firma su contratti bancari
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