Tribunale di Siena, contratti bancari, decadenza del beneficio del termine, prestiti personali, mutuo, vessatorietà degli interessi di mora, clausola di decadenza del beneficio del termine, ritenendola vessatoria in base al codice del consumo
Il Tribunale di Siena, 11 ottobre 2024, si pronuncia in merito alla clausola di decadenza del beneficio del termine, ritenendola vessatoria in base al codice del consumo.
Il Decreto ingiuntivo può essere emesso soltanto con riferimento alle somme dovute a titolo di rate scadute alla data della decadenza del beneficio del termine.
“ritenuto che nel caso di specie il contratto su cui la parte ricorrente fonda la domanda è da considerarsi un contratto di credito al consumo, come dedotto dalla stessa ricorrente (v. Cass. Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479); considerato che ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l’effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t);
riscontrata, nel contratto azionato, alla luce di una valutazione sommaria e inaudita altera parte, la presenza della clausola di decadenza dal beneficio del termine (art. 16 delle condizioni generali del finanziamento), della quale la creditrice si è espressamente avvalsa, come risulta dall’estratto conto prodotto sub doc. 8);
rilevato che ai fini dell’esclusione della vessatorietà della clausola non è sufficiente la cd. doppia sottoscrizione, tenuto conto di quanto previsto dell’art. 34 Cod. Cons. (cfr. Cass. n. 8268/20);
ritenuto, pertanto, che il decreto ingiuntivo possa essere emesso con riferimento alle sole somme dovute a titolo di rate scadute alla data di decadenza dal beneficio del termine, somma indicata dalla stessa ricorrente in € 5.966,4, non potendosi emettere il provvedimento monitorio per la residua somma derivante dall’applicazione di una clausola da ritenersi vessatoria sino a prova contraria, nonché risultando complesso in questa sede monitoria, anche in considerazione della mancata indicazione da parte della ricorrente (pur a fronte di richiesta in tal senso con provvedimento del 06.10.2024), procedere al calcolo di quanto ulteriormente dovuto a titolo di rate insolute sino alla data del deposito del ricorso monitorio; considerato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e seguenti c.p.c. nei limiti della somma predetta, non rilevata per tale somma la sussistenza del carattere abusivo delle clausole contrattuali“.



