Tribunale di Treviso – contratti bancari – saldo ricalcolato senza illegittimità – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – anatocismo – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – cms nulle
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 809 del 04 maggio 2021, segue l’orientamento secondo cui, per verificare se un versamento effettuato dal correntista, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorra, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista, anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda (o meno) i limiti del concesso affidamento.
(…) Invero, il procedimento di ricalcolo riferito al saldo banca risulterebbe del tutto coincidente con quello riferito al saldo rettificato, se fosse compiutamente rispettato l’art. 1194 c.c., rapportando la dimensione solutoria della rimessa al capitale e competenze liquidi ed esigibili; solo scomponendo tale saldo, si ha evidenza del credito in essere (saldo rettificato) e si può circoscrivere compiutamente la natura di pagamento alla quota di rimessa attinente gli interessi del credito oltre il fido, determinando, di converso, la residua frazione rivolta a estinguere il credito oltre il fido e ricostruire il margine entro il fido.
Con il solo fatto che le pretese illegittime intervengono in extrafido, marcato dal saldo banca, gli Istituti di credito pretendano di riconoscere a esse una natura solutoria, eludendo i presupposti del pagamento e disattendendo i criteri legali di imputazione, ex art. 1194 c.c., che, nelle pronunce della Suprema Corte, vengono, per contro, posti a presidio da forme indirette e celate di anatocismo, che realizzano (prima ancora che il capitale venga a scadenza), con l’immediato pagamento degli interessi entro il fido, lo stesso effetto della capitalizzazione degli interessi.
Per l’individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi, innanzitutto, sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interesse, di anatocismo, CMS, valute).
Occorre prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell’affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) o, alternativamente, ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
(…) Facendo riferimento al saldo banca, che può includere di un insieme di poste illegittime dagli interessi anatocistici, agli interessi ultralegali e usurari, alle CMS trimestrali capitalizzate, alle valute fittizie – si ascrive la natura e la misura solutoria della rimessa all’ammontare del margine oltre il fido e, da tale assunto, si fa discendere l’incondizionato pagamento delle pretese avanzate dalla banca con le annotazioni in conto. Risultano in tal modo pregiudicati i principi giuridici posti a presidio dei rapporti negoziali sottostanti (…).



