Tribunale di Napoli Nord e contratti bancari – Usura e Apertura di credito banca – usura sopravvenuta – usura trimestrale – conto corrente – nullità degli interessi – cms – indeterminatezza delle commissioni – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2731 del 29 dicembre 2020 condanna la banca alla restituzione di € 52.437,74 per usura riscontrata in vari trimestri di un contratto di apertura di credito.
Innanzitutto, viene riscontrata la nullità della CMS: “La C.M.S. risulta indicata in contratto con un tasso del 1,5%, ma carente dell’indicazione della base di calcolo, delle modalità e periodicità.
La clausola va pertanto dichiarata nulla con conseguente non debenza delle somme pagate a tale titolo.
Stessa cosa dicasi per il cd corrispettivo messa a disposizione fondi.
Tuttavia agli atti non risulta alcuna comunicazione della banca che indichi i parametri e le modalità di calcolo della stessa.
Inoltre essa nei periodi del III e IV Trim. 2009 risulta applicata in contemporanea con la C.M.S., cosa non consentita in ossequio alla nota n. 431151 del 4.12.2009 della Banca d’Italia (…)”.
Successivamente il Giudice afferma in merito all’usura “sopravvenuta”: “Orbene si reputano condivisibili le conclusioni cui è giunto il nominato ctu ove, nell’elaborato peritale depositato, accerta l’avvenuto superamento dei tassi soglia nei trimestri: “Dal II Trim 2010 al II Trim 2013”.
A tal proposito giova osservare, contrariamente a quanto dedotto dal consulente dell’istituto di credito, che non viene in rilievo affatto un problema di usurarietà sopravvenuta.
L’usura sopravvenuta si verifica in presenza di interessi che non risultavano usurari al momento della pattuizione, ma che lo sono divenuti successivamente (nella fase di esecuzione del contratto).
(…) Nel caso di specie, il ctu usa impropriamente l’espressione “usura sopravvenuta” ma solo per alludere al comportamento della Banca che in corso di rapporto ha applicato tassi diversi da quelli pattuiti in contratto e che, in concreto, superano il tasso soglia.
Cosa ben diversa dal caso in cui il tasso sia divenuto usurario perché, successivamente alla stipula del contratto, il TEGM è cambiato.
E la pronuncia delle recenti sezioni unite ( v. Cass. Sezioni Unite sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675) – pronunciatesi in tema di usura sopravvenuta dichiarando l’irrilevanza della stessa – non è dunque attinente al caso di specie.
Va pertanto accolta la domanda volta alla restituzione della somma incassata indebitamente dall’istituto di credito pari ad euro € 52.437,74”.



