Corte di Cassazione – Contratti bancari – contenzioso bancario – Anche il professionista è consumatore – professionista con partita iva – disciplina del consumatore – Codice del consumo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi finanziamenti – perizia su finanziamenti – perizia credito al consumo – perizia carta revolving
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6578 del 10 marzo 2021 ha osservato che, “ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività ( cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914)”.
Secondo i giudici di Cassazione, l’affermazione da parte della Corte d’Appello di Brescia secondo cui “l’apposizione della partita IVA sul contratto rappresenta un indicatore evidente della circostanza che la parte è un operatore professionale e, dunque, non un consumatore, con la conseguenza che è impossibile applicare allo stesso i diritti di recesso o la disapplicazione automatica di clausole vessatorie prevista dal codice del consumo” ha disatteso il suindicato principio.
Di conseguenza, la semplice indicazione della partita iva nel contratto sottoscritto dal professionista è irrilevante al fine di escludere che quest’ultimo possa considerarsi “consumatore”, per cui ad esso non può che applicarsi la disciplina prevista dal Codice del Consumo.



