Corte di Appello di Brescia – contratti bancari – conto corrente – Usura e modifiche unilaterali – usura sopravvenuta – superamento tasso soglia – modifiche unilaterali – Art. 118 TUB – azzeramento degli interessi – onere della prova – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi dei conti correnti
Secondo la Corte di Appello di Brescia, 06 settembre 2021, sentenza n. 1095, va considerato il superamento del TSU anche in seguito allo ius variandi, ma al correntista spetta l’onere della prova.
“Con riferimento al quale il collegio condivide senz’altro la premessa giuridica esposta da parte appellante: è vero che nel rapporto di apertura di credito in conto al fine dell’accertamento, nella prospettiva di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c., dell’eventuale superamento del TSU, non ci si può limitare alla considerazione delle pattuizioni originarie ma si deve tener conto anche delle modifiche intervenute a seguito dell’esercizio da parte della banca del potere di modificare unilateralmente il contenuto delle condizioni contrattuali (art. 118 TUB);
le modifiche in tal modo apportate hanno infatti piena valenza contrattuale e determinano la sostituzione della nuova disposizione a quella precedente, e quindi rilevano, dal momento in cui divengono efficaci, anche al fine dell’accertamento circa l’eventuale superamento del TSU.
A cui consegue l’azzeramento ex art. 1815 c.c. di ogni interesse a decorrere dal momento in cui ha avuto efficacia la modifica contrattuale che ha generato il superamento, e sino a nuova variazione contrattuale che riporti il TEG del singolo contratto entro i limiti del TSU.
E dunque ritiene il collegio che il correntista può invocare il diritto all’azzeramento ex art. 1815 c.p.v. c.c. dell’interesse passivo ove divenuto usurario, anche se il superamento del TSU non è riconducibile alle pattuizioni originarie, ma ciò solo se tale superamento dipenda dalla variazione delle condizioni di contratto a seguito di comunicazione ex art. 118 TUB da parte della banca, e che per tale motivo, il correntista è gravato dall’onere dell’allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l’esercizio dello jus variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato superamento del tasso soglia”.



