Tribunale di Rieti e contratti bancari, Interessi di mora e tasso usura,
Se il tasso di mora è superiore al tasso soglia, il contratto è usurario, questo è il concetto espresso dal Tribunale di Rieti, con sentenza n. 234 del 14 maggio 2018.
Il Giudice afferma che “si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori” (Cass. civ., Sez. I, n. 350/13).
Ne segue che il superamento del tasso soglia in tema di usura va senz’altro verificato anche con riguardo al tasso d’interesse moratorio.
Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità – ex art. 1815, II co., c.c. – della clausola del contratto de quo per effetto della quale è stato pattuito il suddetto tasso d’interesse moratorio usurario.
(…) dovrà dichiararsi la natura gratuita del contratto in questione, con conseguente non debenza di alcun interesse (né corrispettivo, né moratorio) (…) a nulla rilevando il fatto che l’interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dall’istituto di credito (…) l’istituto di credito convenuto dovrà essere, in definitiva, condannato a restituire agli attori il suddetto importo di €16.015,73, maggiorato degli interessi“.
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