Tribunale di Forlì e Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Documentazione bancaria ed onere della prova – Onere della prova a carico del correntista – Obbligo di produzione del contratto bancario e degli estratti conto – richiesta della documentazione – Art. 119 TUB
Il Tribunale Forlì, 15 febbraio 2021, in merito all’onere della prova, nei rapporti bancari, afferma:
“Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
(…) “Il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale (…) Una maggiore tutela è stata, infatti, contemplata dall’art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993) che prevede in particolare che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Quindi, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 T.U.B., il cliente ha un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato”.
Sintesi dell’articolo: Documentazione bancaria ed onere della prova



