Corte di Appello di Milano e contratti bancari – Verifica della prescrizione su saldo rettificato – rimesse solutorie e ripristinatorie – contratto di conto corrente – intrafido – extrafido – perizia econometrica – perizia giurimetrica – prescrizione – calcolo effettuato dopo lo scorporo delle rimesse – anatocismo – cms – interessi – norme imperative – saldo rettificato
Secondo la Corte di Appello di Milano, sentenza n. 176 del 20 gennaio 2020 per il calcolo e la verifica delle rimesse solutorie è necessario adottare il criterio del saldo rettificato, affinché non si confondano le rimesse “apparentemente solutorie” con le rimesse “effettivamente solutorie”.
“Per compiere tale accertamento non ci si può affidare alla contabilità della Banca ed alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili (ad. Es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di CMS).
Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell’affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatorio (in presenza di un passivo intrafido)”.
Sintesi dell’articolo: Verifica della prescrizione su saldo rettificato


