Tribunale di Nola – contratti bancari – indeterminatezza tasso di interesse – applicazione tassi BOT ex art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamento
Con sentenza del 09 dicembre 2021, il Tribunale di Nola, ha decurtato il debito del consumatore di circa € 4.400,00 per l’indeterminatezza del tasso di interesse.
“A rigore di logica, rappresentando il piano di ammortamento una mera predeterminazione dell’imputazione dei pagamenti, il tasso di interessi corrispettivi previsto nel contratto dovrebbe corrispondere perfettamente a quello implicito nel piano di ammortamento. In altre parole il piano di ammortamento, in un rapporto fisiologico, dovrebbe muoversi all’interno del TAN contrattualizzato. Nel caso di specie, invece, è stato accertato che le rate previste nel piano di ammortamento corrispondono ad un tasso del 13,43%, mentre nel contratto era indicato il diverso tasso del 12,65%.
A prescindere dalle considerazioni in ordine al regime finanziario adottato (semplice o composto), va posto particolare rilievo in ordine alla discrasia tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello derivante dall’applicazione del piano di ammortamento alla francese, che prevedeva la restituzione di n.72 rate, ciascuna ammontante ad euro 237,00.
(…) La clausola che fa riferimento al piano di ammortamento alla francese, al numero di rate da versare ed al loro importo, cela quindi un tasso di interesse corrispettivo diverso, e più sfavorevole per il cliente, rispetto a quello pubblicizzato all’interno dello stesso contratto (12,65%): si è al cospetto dell’ipotesi disciplinata dall’art 117 co 6 TUB (D.Lgs. 385/1993), richiamato dal successivo co. 7, che prevede la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello vigente per i buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto.
Il CTU ha pertanto proceduto a rideterminare l’importo dovuto in base al predetto parametro legale sostitutivo (c.d. sostituzione automatica di clausole), individuando un debito, a favore di parte opposta, di euro 2323,89, a fronte della somma ingiunta di euro 6721,21”.



