Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – Prova dell’affidamento e forma scritta – fido di fatto – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – onere della prova – nullità contratto – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi su conto corrente
La Corte di Cassazione sentenza n. 188 del 05 gennaio 2022 si è espressa circa la prova del fido e la mancanza di forma scritta:
“Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.2660/2019; 31927/2019).
Vero è che nella specie la Corte d’appello ha affermato l’esistenza di un “fido di fatto”, indicandone il limite nello stesso “massimo scoperto consentito”; tale affermazione, tuttavia, consiste in una mera petizione di principio, avulsa com’è dalla indicazione di qualsiasi prova della stipulazione, ancorché per fatti concludenti, di un vero e proprio contratto di apertura di credito in conto corrente.
Essa si sostanzia, pertanto, nella pura e semplice affermazione della presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista: affermazione che non può essere condivisa, per quanto sopra osservato, ancorchè sia presente nell’isolato precedente di questa Corte – la sentenza n. 4518/2014 – richiamato dalla ricorrente”.
“(…) In caso di nullità del contratto di conto corrente, come nella specie, invece, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall’art. 2033 c.c.: ossia con decorrenza dalla data della erogazione oppure della domanda, a seconda che il cliente versasse in mala fede o in buona fede”.
Sintesi dell’articolo: Prova dell’affidamento e forma scritta


