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  • Tribunale di Firenze, 26/09/2023, con sentenza n. 2728: Banca condannata al pagamento di € 227.234,69 in favore del correntista
9 Settembre 2026

Tribunale di Firenze, 26/09/2023, con sentenza n. 2728: Banca condannata al pagamento di € 227.234,69 in favore del correntista

Studio Caliendo
giovedì, 09 Novembre 2023 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Firenze, 26/09/2023, con sentenza n. 2728: Banca condannata al pagamento di € 227.234,69 in favore del correntista

Anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento alla francese

Tribunale di Firenze – contratti bancari – Fido di fatto e anatocismo – assenza forma scritta contratto – mancanza del contratto – tasso legale – art. 117 TUB – eccezione prescrizione – rimesse solutore e rimesse ripristinatorie – violazione della Delibera CICR 2000 – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo 

 

Il Tribunale di Firenze, 26 settembre 2023, con sentenza n. 2728 condanna la banca per la mancanza del contratto e la violazione della Delibera CICR 2000.

“In considerazione dell’assenza di un contratto in forma scritta prima del 12.12.2013, essendo il rapporto antecedente al 9.7.1992 (…), il CTU ha provveduto correttamente a ricalcolare il rapporto con applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. così come ha escluso tutte le commissioni e spese rendicontate negli estratti conto e non pattuite per iscritto (…)

In merito all’anatocismo si osserva che il primo contratto scritto risale al 13.12.2013 per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi è senz’altro illegittima per il periodo precedente (Cass. SS.UU., 21095/2004 e n. 24418/2010). 

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata nell’escludere la validità dell’adeguamento successivo alla delibera CICR del 30.6.2000 mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione delle nuove condizioni risultando necessario, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs 342/1999, una specifica pattuizione scritta bilaterale con pari periodicità della capitalizzazione. 

(…) Anche nel contratto del 13.12.2013 non si rinviene tuttavia una valida pattuizione conforme ai criteri posti dalla delibera CICR del 2000 in quanto è indicata soltanto la periodicità di addebito degli interessi passivi (trimestrale) ma non di quelli attivi. 

Né la clausola di capitalizzazione trimestrale risulta comunque specificatamente approvata per iscritto come imposto dall’art. 6 della Delibera”.

(…) Ciò chiarito, la questione dell’ammissibilità del cd. fido di fatto non va pertanto posta sotto il profilo della forma, stante le considerazioni già dette sulla nullità di protezione, ma sotto il profilo probatorio. 

Non tutti gli indici sintomatici di un fido di fatto, tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza di merito, consentono infatti di determinare in maniera univoca la misura dell’affidamento.

Qualora ciò non risulti possibile, l’incompletezza della prova, va a svantaggio del soggetto gravato dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., ovvero il correntista. 

È invece ammissibile la prova indiretta dell’affidamento purché idonea a dimostrare gli elementi essenziali del fido, ivi inclusa la misura dell’affidamento.

In tal caso, risulta fuorviante l’espressione “fido di fatto”, in relazione alla quale parte della giurisprudenza anche di legittimità ha mostrato qualche perplessità, ma si può parlare di “fido diversamente provato” o “fido da estratto conto”.

Non appare idonea ad interrompere la prescrizione la missiva datata 19.12.2018, inviata il 20.09.2018 (doc. 4 attore) in quanto la richiesta ha ad oggetto la consegna della documentazione ex art. 119 TUB e la richiesta di rettifica delle risultanze del conto corrente appare formulata in maniera eccessivamente generica ed ipotetica.

Costituisce invece un valido atto interruttivo della prescrizione la successiva missiva del 28.12.2018 in quanto contiene una intimazione di pagamento e sono indicate in maniera sufficientemente chiara gli addebiti contestati, con l’avvertimento che in difetto di spontaneo pagamento la società avrebbe agito in giudizio.

(…) Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita; 

1) accertate le invalidità e nullità contrattuali di cui in motivazione, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 0 1/3 7 alla data di estinzione va rideterminato in + € 227.234,69 in favore del correntista; 

2) condanna al pagamento in favore di …. della somma di € 227.234,69 oltre interessi al tasso legale dal 28.12.2018 e al tasso di cui all’art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.

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