Tribunale di Bari, contratti bancari, contratti finanziari, Indeterminatezza e nullità Derivati finanziari, derivati SWAP, derivati IRS, vizio di nullità ai sensi dell’art. 1418 cc, riferibile alla indeterminatezza dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 cc., up front in favore del cliente, formula del mark to market, mark to market debba considerarsi una commissione implicita addebitata dalla banca, non esplicitata in contratto la formula del mark to market
Il Tribunale di Bari, 25 maggio 2024 condanna la banca alla restituzione di € 505.894,42 per indeterminatezza del contratto derivato.
“Deve tuttavia valutarsi l’ulteriore vizio di nullità ai sensi dell’art. 1418 cc, riferibile alla indeterminatezza dell’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 1346 cc.
Sul punto l’ausiliario ha evidenziato che non risulta indicato nel contratto alcun up front in favore del cliente, dovendo concludersi che il mark to market debba considerarsi una commissione implicita addebitata dalla banca (…)
Non risulta egualmente esplicitata in contratto del 25.06.2007 la formula del mark to market.
(…) comporta la nullità del contratto per indeterminatezza di elemento essenziale dell’accordo”.
Argomento: Indeterminatezza e nullità Derivati finanziari
Con una semplice e riservata pre-analisi del contratto, sarà possibile effettuare un check-up del proprio affidamento, del proprio leasing, mutuo, del derivato, del finanziamento, senza che l’istituto di credito ne venga a conoscenza, avendo così contezza della propria reale posizione debitoria, verificandone lo “stato di salute”.


