Corte di Cassazione, contratti bancari, conto corrente, Onere prova mancanza contratto, apertura di credito in conto corrente, onere della prova, contratto inesistente, nullità del contratto, mancanza della prova, onere della prova, estratti conto a scalare
Corte di Cassazione del 13 giugno 2024, ordinanza n. 16521:
“5.1. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della censura comune che vi è svolta, si prestano ad una cumulativa valutazione di fondatezza e vanno per questo accolti.
E’ ben vero, secondo quello che si insegna abitualmente, che allorché il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca, lamentando l’illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti, l’onere della prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell’una o dell’altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento, come appunto ritenuto dal decidente sul presupposto che, non essendo stato prodotto dall’istante il contratto, non vi era prova che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito.
5.2. E tuttavia, come già si è osservato altrove – enunciando un orientamento di diritto che, sebbene non massimato ufficialmente, il collegio reputa meritevole di piena condivisione – «tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti.
È possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto.
Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (così in motivazione Cass., Sez. VI-I, 9/03/2021, n. 6480).
Dunque il contrario intendimento esternato dal decidente, secondo cui in difetto di contratto le pattuizioni derogatorie delle ordinarie norme di legge non sarebbero dimostrabili – sì che la domanda del correntista che ne eccepisca perciò la nullità non sarebbe accoglibile – si colloca apertamente al di fuori di questa cornice e va per questo debitamente cassato”.
(…) È appena il caso di ricordare, richiamando il giudice del rinvio al puntuale rispetto di questi insegnamenti,
1) che in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621);
2) che è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., Sez. I, 25/07/2023, n. 22290);
3) che ove tali movimentazioni possano essere ricavati anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10293)”.



