Collegio del Tribunale di Torino, contratti bancari, Sospensione esecuzione – Manipolazione euribor, sospensione esecuzione immobiliare, manipolazione euribor 2005 – 2008, Richiamo a Cass. 12007 del 03.05.2024, Manipolazione del parametro euribor, euribor nullo, perizia euribor, mutuo nullo, mutuo bancario
Collegio del Tribunale di Torino 25 giugno 2024:
“Viste la decisione della Commissione europea del 4.12.2013 e la successiva decisione del 7.12.2016, può poi ritenersi integrata la prova del fatto che per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 il parametro Euribor sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obiettiva ad esso assegnata”.
(…) l’accertata manipolazione di tale indice non può che avere inciso in concreto sulla determinazione del tasso di interesse nel periodo in cui tale manipolazione è stata accertata, compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
(…) l’alterazione del tasso abbia inciso in concreto sulla determinazione del corrispettivo del mutuo, (…) il tasso di interesse applicato non sia stato rispondente, nel periodo considerato, alla comune volontà delle parti.
(…) la clausola di determinazione del tasso d’interesse non pare possa sfuggire alla sanzione di nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1418-1346 c.c.
(…) fondata la prospettazione della parte ricorrente secondo la quale la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine furono comunicate alla controparte in assenza dei relativi presupposti.
(…) In ordine al periculum in mora, ritiene il Collegio che lo stesso debba ritenersi senz’altro sussistente in considerazione della circostanza che vi è il rischio che nelle more del giudizio di merito la debitrice sia sottoposta ad una espropriazione che si riveli successivamente ingiustificata, considerato anche che l’immobile oggetto di espropriazione costituisce l’abitazione della debitrice”.



