Tribunale di Viterbo – Contratti bancari – recupero crediti deteriorati – Revoca del decreto ingiuntivo – società veicolo – mancata iscrizione albo ex art. 106 TUB – sospensione procedura esecutiva – Revoca del decreto ingiuntivo – opposizione a decreto ingiuntivo -commissione di massimo scoperto – commissioni bancarie – anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Tribunale di Viterbo, 03 aprile 2024, Esecuzioni Immobiliari:
“Invero, l’art. 2, comma 6, della 1. 130/1999 – a mente del quale l’attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all’albo – rappresenta una norma imperativa.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8472/2022 ha sottolineato che le norme imperative non riguardano solo la struttura o il contenuto dei regolamenti, ma anche quelle che vietano direttamente o indirettamente la stipula di contratti in determinate condizioni.
Pertanto, l’art. 106 TUB rientra in queste norme imperative, limitando la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari.
La riscossione da parte delle società veicolo è riservata a tali soggetti iscritti, salvo delega ai subservicer.
Questo requisito di iscrizione serve a proteggere gli interessi di chi ha acquistato titoli dalle società veicolo, assicurando che la riscossione sia effettuata da professionisti qualificati.
(…) Nessun che per il creditore che deposita note scritte.
(…) Dato atto, rilevato che la (…) difetta di titolarità sostanziale visto l’art. 106 Tub non risultando iscritta nell’albo degli intermediari finanziari, sospende l’esecuzione”.
Tema dell’articolo: Revoca del decreto ingiuntivo



