Corte di Cassazione, contratti bancari, usura bancaria, soglia usura, Mutuo: Clausola di salvaguardia, clausola di salvaguardia, sopravvenuta modifica del tasso, ius variandi e modifiche unilaterali, validità solo se il patto non è già nullo ab origine
Corte di Cassazione, 19 novembre 2024, ordinanza n. 29.817:
“Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori.
Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa – ovvero per come è stata stipulata ab origine – bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso.
Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità”.
“(…) nel mantenimento della “eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora” entro il tasso soglia, vale a dire “vigila” e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell’elemento contrattuale di natura “fluttuante””.
(…) “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva.
La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è – autonomamente quindi da ogni altra clausola – nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine (“alla data della stipulazione”)”.
Oggetto dell’articolo: Mutuo: Clausola di salvaguardia



