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Tribunale di Avellino, sentenza n. 256, del 06/02/2024: Onere della prova: Richiesta della consegna del contratto ex art. 119 TUB non rilevante – Rileva l’istanza di esibizione ex art 210 c.p.c.

Studio Caliendo
sabato, 05 Luglio 2025 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Avellino, sentenza n. 256, del 06/02/2024: Onere della prova: Richiesta della consegna del contratto ex art. 119 TUB non rilevante – Rileva l’istanza di esibizione ex art 210 c.p.c.

cessione dei crediti su Gazzetta Ufficiale

Tribunale di Avellino, contratti bancari, onere della prova del conto corrente, Onere della prova: contratto, richiesta documentazione art. 119 tub, rideterminazione del rapporto dare-avere, istanza di esibizione ex art 210 c.p.c.

Tribunale di Avellino, sentenza n. 256, del 06/02/2024:

In particolare, afferma la Suprema Corte che nel caso in cui si faccia valere la nullità di singole clausole contrattuali, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.

Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione, che alleghi la mancata valida pattuizione delle condizioni contrattuali, è onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale.

È attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione o la nullità di essa (Cass. Civ. n. 33009/2019).

Nel caso di specie, l’attore ha agito in giudizio per l’accertamento delle nullità delle condizioni contrattuali, chiedendo la rettifica del saldo del c/c e la rideterminazione del rapporto dare-avere.

Egli, dunque, pur essendo tenuto, in base ad orientamento pacifico della giurisprudenza, a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, non ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente e i collegati contratti di conto anticipi limitandosi a depositare estratti conto, scalari e una consulenza di parte.

Sebbene il correntista non abbia mai fatto riferimento ad una fattispecie contrattuale conclusasi verbalmente o per facta concludentia, la banca convenuta ha comunque documentato l’esistenza del contratto stipulato per iscritto in cui in calce è riportata la sottoscrizione del cliente per intervenuta consegna di copia del contratto, conformemente all’art 117 TUB.

Dal suo canto, invece, parte attrice non ha chiesto nei termini di rito istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. dei contratti per cui è causa, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica contabile, la quale però sarebbe risultata del tutto superflua, in assenza del documento contrattuale di cui viene lamentata la parziale illegittimità.

Né appare concludente il rilievo, sollevato dalla società attrice, circa il fatto che essa, prima dell’introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, ex art. 119, comma 4 TUB.

Ciò che rileva, nella presente sede, è che l’istante non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 33009/2019).

Ne consegue dunque che il correntista non abbia assolto all’onere della prova su di esso incombente, con la conseguenza che la domanda attorea va rigettata con assorbimento anche della domanda di risarcimento del danno ad essa consequenziale”.

 

Sintesi dell’articolo: Onere della prova: contratto

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