Tribunale di Cagliari, contratti bancari, analisi finanziamenti, Decreto ingiuntivo: Onere della prova, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, atto di pignoramento verso terzi, copia digitale contratto, mancanza firme, efficacia probatoria
Tribunale di Cagliari, 23 dicembre 2024:
“L’opposizione è fondata.
Il diritto di credito asseritamente vantato dell’opposta nei confronti dell’opponente non è stato provato nel corso del giudizio.
Occorre rammentare che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione teso: oltre che alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto) all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto.
Incombe dunque in capo all’opposto l’onere di dimostrarne i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo i principi generali in tema cli onere della prova, mentre parte opponente ha l’onere di delimitare con l’atto introduttivo i confini ed il thema decidendum della controversia, indicando le ragioni della dedotta illegittimità del provvedimento e della asserita inesistenza delle avverse ragioni di credito, posto che il tribunale non è chiamato ad una valutazione né sui presupposti che hanno portato all’emissione del decreto ingiuntivo, né sulla sussistenza delle ragioni del credito (…).
“A fronte di tale contestazione, parte convenuta aveva l’onere di produrre l’originale del documento, al fine di consentire alla controparte di “riconoscere” o “disconoscere” il contratto costitutivo del rapporto (…) non avendo assolto a tale onere, la copia “disconosciuta” dall’opponente, deve ritenersi priva di efficacia probatoria, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento azionata in monitorio”.



